AI Act (Regolamento UE 2024/1689)

Il Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, è il primo quadro normativo al mondo dedicato in modo organico all’intelligenza artificiale. Riguarda da vicino anche l’automazione industriale, dove visione artificiale, robot collaborativi e algoritmi predittivi fanno ormai parte dei processi produttivi quotidiani. Le imprese del settore devono quindi orientarsi tra obblighi già in vigore e altri ancora in arrivo.

Il percorso di applicazione del regolamento

Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma gli obblighi previsti dall’AI Act diventano operativi in modo progressivo, secondo un calendario scaglionato su più anni. I primi divieti, quelli relativi alle pratiche considerate a rischio inaccettabile, sono scattati il 2 febbraio 2025. Il 2 agosto 2025 sono diventati applicabili gli obblighi per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, insieme al quadro di governance a livello europeo.

Una tappa importante arriva poi il 2 agosto 2026, quando entra in applicazione la maggior parte delle disposizioni ancora in sospeso, incluse le regole di trasparenza che riguardano contenuti generati o modificati dall’AI. Per i sistemi ad alto rischio, categoria che interessa molto da vicino chi produce macchine intelligenti, la Commissione Europea ha chiarito che le regole relative agli ambiti considerati più sensibili, come biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, migrazione e controllo delle frontiere, si applicheranno dal 2 dicembre 2027, secondo quanto indicato sul portale ufficiale dedicato alla strategia digitale europea.

Per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già coperti da altra normativa di armonizzazione dell’Unione, tra cui rientra anche il macchinario industriale disciplinato dal Regolamento Macchine 2023/1230, il termine slitta invece al 2 agosto 2028. Questo slittamento è frutto del Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale, il pacchetto di semplificazione che modifica l’AI Act insieme al Regolamento Macchine 2023/1230, e che punta a rendere più gestibile l’onere di adeguamento per le imprese senza abbassare il livello di tutela previsto dalla normativa.

Le implicazioni per l’automazione industriale

Nel comparto manifatturiero l’intelligenza artificiale raramente lavora da sola. È quasi sempre collegata a PLC, robot, inverter, sistemi MES e interfacce operatore, e questo intreccio tra tecnologie rende la valutazione degli impatti più complessa rispetto ad altri settori economici. Un sistema di manutenzione predittiva, ad esempio, richiede un livello di attenzione diverso a seconda che si limiti a segnalare anomalie oppure che intervenga direttamente sui parametri operativi della macchina, magari rallentandola o fermandola.

Un robot mobile autonomo che si muove tra le linee produttive porta invece con sé questioni legate soprattutto alla sicurezza delle persone che condividono lo stesso spazio di lavoro. Un assistente basato su AI generativa integrato in un pannello HMI richiede infine un controllo attento delle risposte fornite all’operatore, oltre a una tracciabilità puntuale delle informazioni generate. In tutti questi casi, il primo passo è capire come l’AI Act inquadra il sistema adottato, perché è da questo inquadramento che discendono gli obblighi concreti da rispettare.

Il Regolamento Macchine resta centrale ogni volta che una funzione digitale può avere effetti sulla sicurezza. In questi casi deve entrare nell’analisi dei rischi, nella progettazione delle misure di protezione e nella documentazione tecnica dell’impianto. A questo si affianca il Cyber Resilience Act, che disciplina la sicurezza informatica dei prodotti connessi e che le imprese dovrebbero leggere insieme all’AI Act, non come un adempimento a parte.

Le aziende del settore dovrebbero partire da un inventario preciso dei sistemi di intelligenza artificiale già in uso. Il passaggio successivo è la loro suddivisione secondo i livelli di rischio previsti dal regolamento, a cui segue la costruzione della documentazione di gestione del rischio e di tracciabilità richiesta dalla normativa europea.