Industria 4.0: Bonus Software al 50%

Maggiori incentivi con un bonus software al 50%. È la mossa del governo per potenziare il sostegno agli investimenti in Industria 4.0. L’obiettivo è promuovere la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e, contemporaneamente, contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina sulle imprese.

Transizione 4.0 e credito di imposta per software

L’aliquota del credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 sale dal 20 al 50%. Il governo si impegna così a “supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.”

La maggiorazione è prevista per gli investimenti in software con le caratteristiche Industria 4.0 (allegato B della legge 232/2016) effettuati nel 2022 e fino al 30 giugno 2023 in caso sia stato confermato l’ordine al fornitore e pagato un acconto pari almeno al 20% del valore totale dei beni entro il prossimo 31 dicembre. Oltre ai beni immateriali indicati nell’allegato B della legge 232/2016, sono agevolabili anche le spese sostenute in relazione all’utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (Cloud computing).

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Come da indicazione del governo, per accedere al bonus software al 50% “le prese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.”

Articolo 21

Dalla Gazzetta Ufficiale: Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

  1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l’anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 58.

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